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Sez. U, Sentenza n. 6426 del 29/10/1983 (Rv. 431163 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE CONCERNENTE LA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE OVVERO AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431163-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE CONCERNENTE LA DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE OVVERO AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ CON IL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

La questione della devoluzione della controversia al tribunale, ovvero al pretore quale giudice del lavoro, in relazione alla inclusione o meno della stessa fra quelle contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ., è attinente, oltre che al rito, alla ripartizione di attribuzioni fra giudici dello stesso ordine, non di ordini diversi, e, pertanto, investendo la Competenza e non la giurisdizione, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (V 4553/81, mass n 415268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)