Sez. 3, Sentenza n. 6546 del 27/06/1990 (Rv. 468054 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA DI UN SOGGETTO AD UN DIRITTO NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE - SUBORDINAZIONE DELLA RINUNZIA A QUELLA OPERATA DALL'ALTRO CONTRAENTE, DI UN ALTRO DIRITTO DERIVANTE DALLO STESSO RAPPORTO - NATURA DI NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE DI CARATTERE TRANSATTIVO DELLA PRIMA RINUNZIA - CONDIZIONI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE (MODI DI) - RINUNZIA - IN GENERE - RINUNZIA DI UN SOGGETTO AD UN DIRITTO NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE - SUBORDINAZIONE DELLA RINUNZIA A QUELLA OPERATA DALL'ALTRO CONTRAENTE, DI UN ALTRO DIRITTO DERIVANTE DALLO STESSO RAPPORTO - NATURA DI NEGOZIO GIURIDICO BILATERALE DI CARATTERE TRANSATTIVO DELLA PRIMA RINUNZIA - CONDIZIONI.*
La rinuncia di un soggetto ad un diritto nell'ambito di un rapporto contrattuale può essere subordinata alla condizione potestativa sospensiva di una rinuncia ad un altro diritto, derivante dal rapporto, dell'altro contraente ed in tal caso la prima rinuncia, che normalmente realizza un negozio giuridico unilaterale, può assumere, in relazione all'altra, la natura di negozio giuridico bilaterale, anche di carattere transattivo, ove le due rinunzie si pongano, secondo le volontà dei rinuncianti, non in modo autonomo, ma in posizione di corrispettività, tenuto conto dei reciproci sacrifici e vantaggi. (V 664/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)