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Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali

Testo in vigore al

Art. 38 Congedo straordinario

1. Al dipendente, oltre il congedo ordinario ed i congedi straordinari previsti da particolari disposizioni di legge, possono essere concessi altri congedi straordinari.

2. La loro durata, nel limite massimo previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonche' il trattamento economico spettante durante la loro fruizione sono regolati nell'accordo nazionale unico.

Art. 39 Trasferimenti nell'ambito dell'unita' sanitaria locale

1. Per motivate esigenze di servizio o a domanda, il comitato di gestione, sentita la commissione del personale, puo' disporre il trasferimento del personale ad altro presidio, servizio o ufficio anche di diverso comune rientrante nella circoscrizione territoriale dell'unita' sanitaria locale.

2. I trasferimenti sono disposti sulla base di criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico.

3. I trasferimenti, compresi quelli disciplinati negli articoli successivi, i comandi e le missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina proprie degli interessati.

4. La disposizione del primo comma non si applica al personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali.

Art. 40 Trasferimenti ad altra unita' sanitaria locale

1. Il personale, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, puo' essere trasferito, a domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a presidio, servizio o ufficio di altra unita' sanitaria locale della regione con l'osservanza della seguente procedura.

2. Le regioni, all'atto dell'indizione dei concorsi pubblici, notificano alle unita' sanitarie locali i posti disponibili messi a concorso.

3. I trasferimenti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali intermedie sono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie degli aspiranti formulate in relazione ai titoli dagli stessi posseduti, da valutarsi, in conformita' ai criteri stabiliti a norma del presente decreto per i rispettivi concorsi di assunzione, dalla stessa commissione costituita per i relativi concorsi e prima dell'inizio degli stessi. I trasferimenti del restante personale sono disposti secondo l'ordine di anzianita' nella posizione funzionale di appartenenza.

4. Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano trascorsi due anni da quello precedente.

Art. 41 Procedure speciali per il trasferimento di alcune categorie di personale

1. Il personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali puo' essere trasferito a presidio, servizio o ufficio appartenente ad una diversa unita' sanitaria locale della regione
esclusivamente a domanda e con l'osservanza della seguente procedura.

2. Le regioni, prima di procedere alla assegnazione alle unita'
sanitarie locali dei candidati dichiarati vincitori nei pubblici concorsi, notificano alle unita' sanitarie locali la graduatoria degli stessi vincitori con la indicazione dei posti da conferire.

3. I dipendenti appartenenti al ruolo regionale nominativo possono chiedere il trasferimento per i posti disponibili messi a concorso e per quelli che si renderanno disponibili a seguito dei trasferimenti richiesti.

4. Ai fini dell'assegnazione dei posti disponibili, la regione nomina una apposita commissione, costituita come per i relativi concorsi pubblici di assunzione, che formula un'unica graduatoria comune di tutti gli interessati al trasferimento e dei vincitori del concorso, in relazione ai titoli posseduti, da valutarsi in conformita' ai criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 12.

5. Il personale non puo' chiedere un nuovo trasferimento prima che siano decorsi almeno due anni da quello precedente.

Art. 42 Trasferimenti interregionali

1. La mobilita', sul piano nazionale, del personale delle unita' sanitarie locali, escluso quello laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali, e' disciplinata in sede di accordo nazionale unico con la osservanza dei seguenti criteri generali:

  1. 1) il trasferimento da uno ad altro ruolo regionale e' consentito solo per posti vacanti che non sia stato possibile coprire per trasferimento interno, per concorso o per comando;

  2. 2) il trasferimento puo' aver luogo solo per l'esercizio presso l'unita' sanitaria locale di destinazione, di attivita' proprie del profilo rivestito presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza;

  3. 3) il trasferimento e' condizionato all'assenso dell'interessato.

2. Allo scopo di favorire la mobilita' del personale puo' essere
prevista, in sede di accordo nazionale unico, l'attribuzione al personale trasferito, in aggiunta al trattamento di trasferimento, della indennita' di missione per un periodo non superiore a centoventi giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

3. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo non puo' essere trasferito ad altra sede se non siano trascorsi almeno cinque anni dal primo trasferimento.

4. Il trattamento economico di trasferimento e' disciplinato in conformita' a quanto in materia e' previsto per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 43 Missioni

1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, puo' essere inviato dalla regione o dalla unita' sanitaria locale in missione presso localita' diverse da quella in cui presta servizio.

2. Le modalita' della missione e la misura del relativo trattamento economico sono disciplinate in conformita' a quanto in materia e' previsto per gli impiegati civili dello Stato.

3. Gli oneri sono a carico della unita' sanitaria locale nell'interesse della quale e' resa la prestazione.

Art. 44 Comando per esigenze di servizio

1. Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' ·disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' sanitarie locali interessate, sentito il dipendente.

2. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare servizio.

3. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando.

4. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti.

5. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali.

6. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione.

Art. 45 Attivita' didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico

1. Il personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale puo', a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempreche' compatibili con i doveri del servizio e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

2. Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati alla attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

3. Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal comitato di gestione.

4. Lo stesso comitato puo' richiedere periodiche relazioni sull'attivita' svolta dagli incaricati.

5. Per finalita' di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma puo' chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.

6. Sulle istanze di comando delibera il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale competente.

7. Per il periodo di comando, che non puo' comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianita' di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.

8. Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato e' corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione.

Art. 46 Aggiornamento professionale obbligatorio

1. L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto il personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed e' finalizzato:

  1. 1) al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilita' del personale e della riconversione funzionale del medesimo;

  2. 2) al miglioramento della qualita' del servizio.

2. L'aggiornamento e' assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalita' di svolgimento avvalendosi della collaborazione delle universita', delle istituzioni scolastiche e degli ordini professionali.

3. L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro e' attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanita' e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

4. L'aggiornamento del personale sanitario dipendente puo' essere effettuato anche nell'ambito delle attivita' di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attivita' di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianita' ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non puo' comunque superare il 50 per cento.

Art. 47 Aspettative

1. Il dipendente puo' essere collocato in aspettativa, secondo la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato, per servizio militare, per infermita', per l'assolvimento di funzioni-pubbliche, per motivi di famiglia, per motivi di studio, nonche' per situazioni previste da particolari disposizioni di legge.

Art. 48 Infermita' dipendente da causa di servizio e suo accertamento

1. Nella materia delle infermita' dipendenti da causa di servizio e degli accertamenti relativi si applicano al personale delle unita' sanitarie locali le norme in vigore per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 49 Equo indennizzo

1. Per le modalita' e procedure per la concessione dell'equo indennizzo si applicano al personale delle unita' sanitarie locali le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite dall'accordo nazionale unico.

Art. 50 Giudizio medico di appello

1. In caso di contestazione sull'esito degli accertamenti sanitari espletati dall'apposito collegio medico, a livello locale, sia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della infermita', sia per il parere circa il grado di menomazione, il dipendente puo' chiedere il giudizio definitivo dell'ufficio medico legale del Ministero della sanita'. A tal fine il predetto ufficio puo' disporre una visita medica di appello. Agli accertamenti sanitari puo' assistere un medico di fiducia dell'interessato.

2. Le spese per l'effettuazione della visita di appello sono a carico della parte soccombente.

Art. 51 Infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare

1. Per quanto concerne le infrazioni, le sospensioni cautelari, le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle unita' sanitarie locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Competente ad infliggere la censura e' il dirigente del presidio, servizio o ufficio di appartenenza del dipendente. Ai dirigenti dei presidi, servizi o uffici e ai coordinatori sanitari e amministrativi la sanzione e' inflitta dal presidente del comitato di gestione.

3. Contro il provvedimento del dirigente del presidio, servizio o ufficio con cui viene inflitta la censura e' ammesso ricorso al presidente del comitato di gestione, che provvede in via definitiva.

4. L'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione spetta a chi e' competente ad infliggere la sanzione della censura, nonche' al coordinatore sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente, del ruolo sanitario o dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

5. I provvedimenti che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, demanda al capo del personale e al Ministro sono di competenza, rispettivamente, del coordinatore sanitario o amministrativo e del presidente del comitato di gestione.

6. I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la destituzione sono comunicati alla regione.

Capo V. Cessazione dal rapporto d'impiego riammissione in servizio

Art. 52 Cause di cessazione dal rapporto di impiego

1. La cessazione dal rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari, avviene:

  1. 1) per collocamento a riposo;

  2. 2) per dimissioni;

  3. 3) per decadenza;

  4. 4) per dispensa dal servizio;

  5. 5) per destituzione di diritto.

2. I provvedimenti di cessazione dal servizio sono adottati dall'unita' sanitaria locale dalla quale il personale dipende. I provvedimenti di cessazione dal servizio e quelli di reintegrazione sono comunicati alla regione che dispone la cancellazione o la reiscrizione nei ruoli regionali.

Art. 53 Collocamento a riposo

1. Il collocamento a riposo e' obbligatorio ed e' eseguito di ufficio, indipendentemente da ogni altra causa:

  1. 1) al compimento del 65° anno di eta' per il personale sanitario e tecnico laureato, amministrativo, di assistenza religiosa e professionale;

  2. 2) al compimento del 60° anno di eta' per il restante personale.8 Restano ferme, per il personale trasferito ai ruoli regionali ai sensi della legge 28 dicembre 1978, n. 833, le vigenti norme di legge o regolamentari che fissano un diverso limite di eta'.

Art. 54 Dimissioni volontarie

1. Il personale puo', in qualunque momento, dimettersi dall'ufficio.

2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno quindici giorni prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio.

3. Il dipendente deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

4. L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata, per motivi di servizio, comunque non oltre trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, e puo' essere altresi' sospesa qualora a carico del dipendente sia stato in precedenza avviato un giudizio disciplinare, anche se, al momento della presentazione delle dimissioni, non sia avvenuta la contestazione degli addebiti.

5. In questo ultimo caso la contestazione degli addebiti deve seguire entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. In mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni debbono essere accettate.

Art. 56 Dispensa dal servizio

1. La dispensa dal servizio del personale e' adottata:

  1. 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui, scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio;

  2. 2) quando sia stato constatato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente.

2. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento.

3. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale.

4. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente.

5. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica.

6. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale, ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione.

7. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa.

8. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri.

9. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti.

10. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso.

11. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Art. 57 Destituzione di diritto

1. Il dipendente incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare:

  1. a) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale; per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;5

  2. b) per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della liberta' vigilata.

Art. 58 Reintegrazione del dipendente prosciolto

1. Il dipendente destituito ai sensi del precedente articolo e successivamente assolto nel giudizio penale di revisione con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del codice di procedura penale, ha diritto alla riammissione in servizio, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima posizione ed anzianita' che aveva all'atto della destituzione.