Sez. 5 - , Sentenza n. 29988 del 13/10/2022 (Rv. 666028 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni - Reato di dichiarazione infedele - Condotta penalmente rilevante al "tempus commissi delicti" - Rilevanza - Al tempo dell'accertamento - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 presuppone che nella condotta del contribuente sia astrattamente configurabile, al "tempus commissi delicti", il reato di dichiarazione infedele, con conseguente obbligo di denuncia penale ed a prescindere dalla sua effettiva comunicazione, mentre è irrilevante che la medesima condotta, inizialmente violativa dei soli obblighi fiscali, nelle more del termine ordinario di decadenza del potere accertativo abbia assunto anche rilevanza penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valido l'avviso di accertamento notificato oltre il termine di decadenza quadriennale, sebbene la condotta evasiva del contribuente fosse divenuta penalmente rilevante solo dopo la presentazione della dichiarazione, per effetto del d.l. n. 138 del 2011, che aveva abbassato la soglia dell'imposta evasa ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 2 com. 36 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)