Sez. 2, Sentenza n. 2524 del 24/07/1972 (Rv. 360023 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - COSTRUZIONE IN APPOGGIO OD ADERENZA - DIFFERENZA - FABBRICATO CON PILASTRI ADDOSSATI AL MURO - NATURA DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO - ACQUISTO DELLA COMUNIONE DEL MURO - COSTRUZIONE IN ADERENZA - MANCANZA - CONDANNA DEL COSTRUTTORE ALLA DEMOLIZIONE DELLA ZONA D'APPOGGIO - LEGITTIMITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - MURO - MURO DI CINTA - COMUNIONE - COSTRUZIONE IN APPOGGIO OD ADERENZA - DIFFERENZA - FABBRICATO CON PILASTRI ADDOSSATI AL MURO - NATURA DI COSTRUZIONE IN APPOGGIO - ACQUISTO DELLA COMUNIONE DEL MURO - COSTRUZIONE IN ADERENZA - MANCANZA - CONDANNA DEL COSTRUTTORE ALLA DEMOLIZIONE DELLA ZONA D'APPOGGIO - LEGITTIMITA.*
I concetti di costruzione in appoggio e costruzione in aderenza, cui si riferisce la disciplina legislativa delle costruzioni, vanno mutuati dalle leggi fisiche. Secondo tali leggi, e in appoggio la costruzione che scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono o che in qualsiasi modo la utilizzi per contenere spinte e trovare l'equilibrio statico; e invece in aderenza la costruzione che si trova in semplice contatto col muro del vicino dal quale e, dal punto di vista strutturale, autonoma al punto che, se venisse meno questo muro, l'evento risulterebbe del tutto indifferente all'autonomia e sicurezza della costruzione. Pertanto, deve ritenersi costruzione in appoggio quella di un fabbricato i cui pilastri siano addossati al muro del vicino, gravando sugli elementi di Fondazione, in tal caso, ove il costruttore non intenda acquistare la comunione del muro alle condizioni di legge, ne riempire con muri in aderenza gli spazi vuoti tra i vari pilastri, e legittima e sua condanna alla demolizione della fabbrica entro i limiti necessari e sufficienti ad eliminare l'appoggio. (Conf 2554'52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 878, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)