Sez. 1 - , Ordinanza n. 19309 del 19/07/2018 (Rv. 649951 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreti del Presidente del tribunale ex artt. 11 e 12 disp. att. c.c. - Revoca e sostituzione di commissari liquidatori di fondazione - Natura giuridica - Volontaria giurisdizione - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
I provvedimenti emessi dal Presidente del tribunale, in forza degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c., nell'espletamento della sua funzione di nomina e di sorveglianza sull'attività compiuta dai liquidatori delle fondazioni, nonché delle associazioni private riconosciute e, per analogia, anche non riconosciute, costituiscono misure di volontaria giurisdizione, prive di decisorietà e definitività, essendo il liquidatore revocabile o sostituibile in ogni tempo, anche d'ufficio, e fondandosi esse su un'indagine sommaria e "incidenter tantum", con la conseguenza che avverso tali provvedimenti non è ammessa l'impugnazione straordinaria per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 30, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 11, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 12, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)