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Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 26/06/2012 (Rv. 624916 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Lesioni personali - Spese mediche - Risarcibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2012-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624916-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

Il risarcimento del danno consistente nelle spese mediche che la vittima di lesioni personali dovrà sostenere per eliminare i postumi permanenti da esse derivati è dovuto anche quando, al momento della liquidazione, la vittima non le abbia ancora sostenute, a nulla rilevando che sia trascorso un rilevante lasso di tempo dal momento dell'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)