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Sez. T, Ordinanza n. 164 del 03/01/2026 (Rv. 677667-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - IVA - Rimborso - Obbligo di identificazione diretta - Adempimento dopo l'operazione - Validità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677667-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, il rimborso ex art. 38-bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere richiesto anche se l'identificazione diretta - che ha natura meramente formale ed è finalizzata allo scopo di favorire il controllo da parte dell'autorità - sia stata effettuata dall'istante solo dopo il compimento dell'operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l'inosservanza dell'obbligo di anticipata identificazione, ai sensi degli artt. 17, comma 3, e 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, l'autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l'accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente od abusive e che l'identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l'istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)