Sez. 2, Sentenza n. 11847 del 29/11/1993 (Rv. 484548 - 01)
Contratti in genere - Cessione del contratto - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Consenso del contraente ceduto - Elemento essenziale del negozio - Termine finale della relativa prestazione - Individuazione.
Contratti in genere - Cessione del contratto - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto, può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto e non è, quindi, più possibile dopo che, essendo state adempiute le prestazioni di una delle parti, il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo debitore dell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)