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Sez. 2, Sentenza n. 11847 del 29/11/1993 (Rv. 484548 - 01)

Contratti in genere - Cessione del contratto - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Consenso del contraente ceduto - Elemento essenziale del negozio - Termine finale della relativa prestazione - Individuazione.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484548-01

Contratti in genere - Cessione del contratto - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

Il consenso del contraente ceduto, costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto, può essere anche successivo all'accordo tra cedente e cessionario purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano, inoltre, tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto e non è, quindi, più possibile dopo che, essendo state adempiute le prestazioni di una delle parti, il contraente ceduto sia rimasto solo creditore o solo debitore dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)