Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3, secondo comma, le parole: "in uno o piu' comuni o in una o piu' province." sono sostituite dalle seguenti: "in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province.";
b) all'articolo 5, quinto comma, le parole: "in un determinato comune" sono sostituite dalle seguenti: "nel comune di residenza o di dimora abituale";
c) all'articolo 7, secondo comma, le parole: "anche in relazione alla determinazione del luogo di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno";
d) all'articolo 7- bis, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.";e) all'articolo 12, ovunque ricorrano, sono soppresse le parole: "in un determinato comune".
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il comma 6 dell'articolo 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e' abrogato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Per le misure di prevenzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui applicazione non debba cessare nei successivi trenta giorni per scadenza del termine di durata stabilito dal giudice, il divieto di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale e' soppresso e l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale opera con riguardo a quest'ultimo.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale o con divieto di soggiorno nello stesso comune sono tenute a fare rientro nel comune medesimo, presentandosi, non meno di 48 ore prima della partenza e non oltre 48 ore dopo l'arrivo, alle questure o commissariati di pubblica sicurezza rispettivamente competenti.
3. Le persone nei cui confronti l'applicazione di una delle misure di prevenzione e' sospesa hanno l'obbligo di presentarsi alla questura o commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competenti per il luogo in cui si trovano immediatamente dopo la cessazione della causa di sospensione. Se si tratta di comune diverso da quello di residenza o dimora abituale le stesse persone hanno altresi' l'obbligo di raggiungere quest'ultimo nel tempo strettamente necessario e di presentarsi, senza ritardo, all'autorita' di pubblica sicurezza territorialmente competente.
4. Il questore competente per il luogo dove la misura di prevenzione deve essere eseguita per effetto dei commi 1, 2 e 3, apporta le occorrenti modificazioni alla carta di permanenza e provvede all'esecuzione della misura.
5. La persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui al presente articolo che non osserva gli obblighi di cui al comma 2 o le prescrizioni impartite per il viaggio dall'autorita' di pubblica sicurezza e' punita con la reclusione da uno a cinque anni; gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Art. 3
1. Al secondo comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti e' iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attivita' economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego".
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO