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Sez. L, Sentenza n. 4122 del 21/06/1986 (Rv. 446908 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO DELL'ANZIANITÀ PREGRESSA EX ARTT. 36 E 37 DELLA LEGGE N. 37 DEL 1967 - PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ RISCATTATE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - TERMINE - DECADENZA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446908-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI - DIRITTO DI RISCATTO DELL'ANZIANITÀ PREGRESSA EX ARTT. 36 E 37 DELLA LEGGE N. 37 DEL 1967 - PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ RISCATTATE - OBBLIGO DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - TERMINE - DECADENZA - DECORRENZA.*

Il geometra iscritto alla cassa nazionale previdenza e assistenza Geometri, che abbia chiesto di esercitare il diritto di riscatto dell'anzianità pregressa, previsto dagli artt. 36 e 37 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, rispettando il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge citata, è tenuto a pagare la somma corrispondente alle annualità riscattate soltanto allorché il credito della cassa sia divenuto liquido ed esigibile e quindi dalla data della comunicazione, da parte della cassa, della somma dovuta dall'assicurato; consegue che soltanto da tale data - e non già dalla presentazione della domanda di riscatto - decorre il termine di decadenza, previsto dalla citata art. 37, per il pagamento. (V 1565/83, mass n 426394).*

Riferimenti normativi: Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)