Sez. 1, Sentenza n. 4795 del 09/11/1977 (Rv. 388402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - EFFETTI - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI - ESAME DI QUESTIONI DI MERITO - ESAME DELLA NATURA E DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTROVERSO - COSA GIUDICATA CIVILE - ESCLUSIONE - AUTONOMA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - DECISIONE DELLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA - EFFETTI - EFFICACIA VINCOLANTE - LIMITI - ESAME DI QUESTIONI DI MERITO - ESAME DELLA NATURA E DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO CONTROVERSO - COSA GIUDICATA CIVILE - ESCLUSIONE - AUTONOMA STATUIZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA.*
La decisione emessa in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di regolamento di Competenza vincola il giudice, davanti al quale la causa sia riassunta, soltanto per quanto riguarda l'individuazione del giudice avente giurisdizione o Competenza in ordine al rapporto controverso, mentre l'esame di una questione di merito, come quella attinente alla natura e ai soggetti del rapporto dedotto in giudizio, eventualmente compiuto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della risoluzione della questione di giurisdizione o di Competenza, non da luogo, per il suo carattere meramente delibatorio e incidentale, ad una pronuncia di merito costituente giudicato, che possa precludere una ulteriore indagine ed una autonoma (eventualmente difforme) statuizione in Sede di decisione di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)