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Sez. 3, Ordinanza n. 34901 del 30/12/2025 (Rv. 677219-01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677219-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)