Sez. 2, Sentenza n. 12347 del 29/11/1995 (Rv. 494870 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO | Trasferimento del possesso ad un terzo in forza di acquisto a titolo particolare dallo spoliator - Successiva proposizione dell'azione possessoria da parte dello spoliatus - Legittimazione passiva - Condizioni della tutela - Esercizio della azione possessoria anteriore al trasferimento del possesso - Condanna dello spoliator alla reintegra - Presunzione di buona fede dell'avente causa dallo spoliator - Insussistenza.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA - ACQUIRENTE CONSAPEVOLE DELLO SPOGLIO
Nel caso in cui il trasferimento del possesso del bene ad un terzo avvenga prima che sia proposta l'azione possessoria, il soggetto spogliato deve necessariamente convenire in giudizio l'avente causa dello "spoliator" (altrimenti, la sentenza di reintegra emessa contro l'autore dello spoglio sarebbe inutilmente resa, avendo quest'ultimo perduto, col possesso del bene, la "facultas restituendi") e può ottenere la tutela invocata a condizione: a) che vi sia stato uno spoglio a norma dell'art. 1168 cod. civ.; b) che l'avente causa dello "spoliator" abbia ricevuto il possesso del bene, per effetto dell'acquisto a titolo particolare, dall'autore dello spoglio; c) che lo stesso fosse a conoscenza dello spoglio nel momento in cui ha acquistato il possesso, in quanto tale conoscenza è elemento costitutivo dell'obbligo di effettuare la disposta reintegrazione. Nel caso in cui, invece, il trasferimento del possesso avvenga dopo l'esercizio dell'azione possessoria e l'attore ottenga la condanna dello "spoliator" alla reintegrazione, l'avente causa di quest'ultimo non è tutelato dalla presunzione di buona fede, in quanto la pendenza del processo al momento della cessione del possesso rappresenta il fatto costitutivo dell'obbligo, a carico dell'avente causa dello "spoliator", di effettuare la disposta reintegrazione e non potendosi ammettere che l'autore dello spoglio, trasferendo ad altri, a processo iniziato, il possesso del fondo, vanifichi gli effetti della sentenza di reintegrazione, facendo così venir meno la tutela giurisdizionale possessoria del soggetto spossessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1169, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)