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Sez. 6, Sentenza n. 39089 del 21/05/2014 Ud. (dep. 24/09/2014) Rv. 260794 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Reato di cui all'art. 319 quater cod. pen. - Elemento oggettivo - Attività di induzione - Significato - Differenza con il reato di truffa.
Stato
decisa il 2014-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260794-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

È configurabile il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., quando la condotta dell'agente consiste nella persuasione, nella suggestione o nell'inganno, sempre che questi comportamenti presentino un valore condizionante più tenue - rispetto all'abuso costrittivo tipico della concussione - della libertà di autodeterminazione del destinatario, e che l'indotto finisca col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione pur essendo consapevole del carattere non dovuto della stessa, al fine di conseguire un tornaconto personale; si configura invece il delitto di truffa qualora l'attività ingannatoria, posta in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, riguardi la doverosità della dazione o della promessa, ed il privato non abbia la consapevolezza del carattere indebito delle stesse.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 319 quater, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Legge 06/11/2012 num. 190 art. 1 com. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)