Sez. 5 - , Sentenza n. 11445 del 11/05/2018 (Rv. 648202 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Determinazione della base imponibile - Criteri - Quotazioni OVI - Rilevanza - Limiti.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, ai fini della determinazione del valore venale degli immobili occorre fare riferimento ai parametri di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, da considerarsi tassativi in mancanza di un valore riferito al bene oggetto di stima; diversamente, ove lo stesso sia stato indicato quale prezzo di acquisto, il giudice di merito può avvalersi, per valutarne la congruità, dei criteri OVI, che, pur non costituendo fonti di prova, sono uno strumento di ausilio ed indirizzo per le valutazioni estimative, quali nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)