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Sez. 1, Sentenza n. 4577 del 21/05/1990 (Rv. 467293 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CESSIONE DI BENI ESENTI DA I.V.A. - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA.*
Stato
decisa il 1990-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467293-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CESSIONE DI BENI ESENTI DA I.V.A. - REGISTRAZIONE A TASSA FISSA.*

Tra le cessioni di beni soggette all'imposta sul valore aggiunto alle quali l'imposta di registro si applica in misura fissa, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sono comprese anche quelle esenti dall'IVA (nella specie, operazioni di finanziamento determinate da esigenza di pubblica utilità ex art. 10 n. 7 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nel testo originario), atteso che l'esenzione da quest'ultima imposta postula l'applicabilità a quelle cessioni, in via astratta, della normativa sull'IVA.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)