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Sez. L, Sentenza n. 7322 del 20/05/2002 (Rv. 554548 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina limitativa ex legge n. 335 del 1995 - Deroga in favore dei lavoratori già fruenti dell'indennità di mobilità - Estensione ai lavoratori soggetti a trattamento di cassa integrazione straordinaria "prorogata" - Esclusione - Violazione dell'art. 3 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554548-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

La deroga alle limitazioni temporali al pensionamento di anzianità, prevista dall'art. 1, comma trentaduesimo, della legge n. 335 del 1995 in favore dei lavoratori che già fruivano dell'indennità di mobilità alla data del 17 agosto 1995, non può trovare applicazione - atteso il tenore letterale della disposizione e il suo carattere speciale che ne impedisce un'interpretazione analogica - per i dipendenti che alla stessa data si trovavano soggetti al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria prorogata ex art. 1 decreto legge n. 478 del 1993, convertito in legge n. 56 del 1994. Nè la diversità di trattamento si pone in contrasto con l'art. 3 Costituzione, dal momento che il discrimine è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, intesa a favorire chi si trovava in stato di disoccupazione da più lunga data ed aveva minori possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 26/11/1993 num. 478 art. 1, Legge 26/01/1994 num. 56, Preleggi art. 14, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)