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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20738 del 18/07/2023 (Rv. 668610 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Società non residente in Italia con sede in territorio UE - IVA - Assolvimento su acquisti documentati con fatture - Beni ceduti o servizi forniti in Italia - Da società sedente in territorio UE e non identificata in Italia né munita di rappresentante fiscale - Diritto al rimborso in Italia - Sussistenza - Mancato possesso di partita IVA da parte della fornitrice - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668610-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Qualora una società non residente in Italia ma in territorio UE abbia assolto l'IVA su acquisti territorialmente rilevanti, documentati in fatture con esposizione dell'imposta, seppur in violazione dell'art. 17, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, per beni ceduti o servizi forniti in Italia da altra società sedente in territorio UE e non identificata in Italia né munita di rappresentante fiscale, sussiste per la cessionaria il diritto al rimborso dell'imposta in Italia, essendo ininfluente il mancato possesso di partita IVA da parte della fornitrice, in quanto, per la giurisprudenza della CGUE, l'identificazione diretta e la nomina di un rappresentante fiscale non hanno valenza costitutiva ai fini dell'esercizio di diritti ed obblighi nascenti dalla disciplina unionale del tributo.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)