Sez. L, Sentenza n. 6520 del 14/03/2013 (Rv. 625867 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Credito iscritto a ruolo nei confronti di fallito - Domanda di ammissione al passivo - Iscrizione a ruolo - Sufficienza - Previa notifica della cartella esattoriale - Necessità - Esclusione - Conseguenze nei giudizi di opposizione all'azione esecutiva individuale.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE
I crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l'iter procedurale prescritto per gli altri crediti concorsuali dagli artt. 92 e ss. del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione all'azione esecutiva individuale esperita secondo la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, deve essere annullata la sola cartella esattoriale opposta e non anche il ruolo, per consentire l'insinuazione nella procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)