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Sez. 3, Sentenza n. 1638 del 01/06/1968 (Rv. 333423 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - ORIGINARIA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN CORSO DI GIUDIZIO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI- DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333423-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI - DOMANDA NUOVA - NOZIONE - ORIGINARIA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN CORSO DI GIUDIZIO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI- DOMANDA NUOVA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'Onere di notificazione al contumace, previsto dallo art. 292 cod.proc.civ., per domande nuove devono intendersi quelle con cui si chiede l'attribuzione di un bene della vita, e non qualsiasi istanza che non modifichi la domanda originaria o che richieda prove della domanda stessa. Di conseguenza, non costituisce estensione del petitum o domanda nuova, ne modificazione della materia del contendere, la richiesta di liquidazione del danno in via equitativa quando la domanda dedotta nello atto introduttivo sia stata di risarcimento dei danni da determinarsi in corso di giudizio. (nella specie, peraltro, la SC ha osservato come la domanda di liquidazione equitativa non fosse stata accolta, avendo il giudice liquidato il danno in base a precise prove del suo ammontare). (V. N. 2199-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)