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Sez. 3, Sentenza n. 1657 del 01/06/1968 (Rv. 333451 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI DI CUI ALL'ART.372 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333451-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DI DOCUMENTI NUOVI - LIMITI DI CUI ALL'ART.372 COD.PROC.CIV. - APPLICABILITA.*

La norma dell'art. 372 cod. proc. civ., secondo la quale davanti alla Corte di Cassazione non e consentita la produzione di Atti o documenti che non siano stati gia prodotti nelle precedenti fasi del processo, a meno che essi attengano alla nullita della sentenza impugnata o all'ammissibilita del ricorso o del controricorso, e applicabile anche in Sede di regolamento di Competenza. Conforme alle sent. N. 1886-67, massima n. 328817' n. 2344-64, 3801-57.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)