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Sez. 3 - , Ordinanza n. 22883 del 13/09/2019 (Rv. 655094 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Prova testimoniale – Mancata ammissione in primo grado – Riproposizione in appello – Reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni – Necessità – Conseguenze – Ricorso per cassazione – Modalità di articolazione.
Stato
decisa il 2019-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655094-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

In sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)