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Sez. 5 - , Ordinanza n. 27613 del 30/10/2018 (Rv. 651405 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione costi - Regime - Omessa indicazione separata di tali costi - Violazione di carattere formale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651405-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'abolizione del previgente regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302 e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, sicché la deducibilità di detti costi è subordinata solo alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente, della convenienza economica delle operazioni e dell'effettività della transazione commerciale, mentre la separata indicazione degli stessi è costituisce mero obbligo di carattere formale, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)