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Sez. 1, Sentenza n. 5819 del 29/12/1989 (Rv. 464705 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI - IN GENERE - INGIUNZIONE EX ART. 51 D.P.R. N. 639 DEL 1972 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATA - GIUDICE COMPETENTE - NORMATIVA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464705-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI - IN GENERE - INGIUNZIONE EX ART. 51 D.P.R. N. 639 DEL 1972 - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATA - GIUDICE COMPETENTE - NORMATIVA DELLA LEGGE N. 689 DEL 1981 - INVOCABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad ingiunzione emessa dal comune, per il pagamento d'imposta sulla pubblicità e della soprattassa, ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, l'opposizione dell'intimato spetta alla Competenza del tribunale, in applicazione dell'art. 9 cod. proc. civ. (ancorché l'esazione sia regolata dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, posto che le Disposizioni sulla Competenza di cui all'art. 3 di detto decreto non operano in materia dei Tributi), mentre non è invocabile, nemmeno rispetto alla soprattassa, la normativa sulle sanzioni pecuniarie amministrative della legge 24 novembre 1981 n. 689, trattandosi di obbligazione dipendente dall'imposta ed attratta nella relativa disciplina. (V 6937/86, mass n 449045; (V 864/83, mass n 425623).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)