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Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie

Testo in vigore al

Art. 79

1. Il fideiussore puo' chiedere al nome del creditore la inscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo.

Art. 80

1. L'iscrizione di diritti comuni che non siano divisibili puo' essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per se' e al nome degli altri.

Art. 81

1. I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.

2. Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.

3. Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.

4. Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.

Art. 82 E' abrogato

Sezione II. Delle domande

Art. 83

1. Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

Art. 84

1. Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata.

2. Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

3. Se l'acquisto di un diritto e' soggetto alla comunione dei beni fra coniugi, l'iscrizione nel libro fondiario deve in ogni caso essere domandata a questo titolo dal solo coniuge che ha effettuato l'acquisto, in favore di entrambi i coniugi, anche se si tratti di acquisto compiuto separatamente da uno di essi senza menzione della comunione.

Art. 85

1. Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario.

2. Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

3. La domanda d'intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

Art. 86

1. Possono domandarsi con un'istanza unica:

  1. a) piu' iscrizioni fondate sullo stesso titolo;

  2. b) l'iscrizione di un diritto in piu' partite tavolari;

  3. c) l'iscrizione di piu' diritti in una partita tavolare.

Art. 87

1. I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.

2. Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge.

Art. 88

1. Se il documento originale o la copia equivalente non puo' essere prodotto perche' si trova temporaneamente presso altra autorita' giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove l'originale si trova.

2. La domanda e' respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verra' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta «fino alla presentazione dell'originale», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnera' all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorita' giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda.

3. Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza e' respinta e l'annotazione e' cancellata d'ufficio.

Art. 89

1. Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovra' essere prodotta una traduzione autentica.

2. Se manchi la traduzione, la domanda sara' annotata nel libro fondiario con l'aggiunta «fino alla presentazione della traduzione», allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta.
Contemporaneamente verra' assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmnte prorogato, il giudice dovra' pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sara' respinta e l'annotazione sara' cancellata d'ufficio.

Art. 90

1. Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese in carta libera. Se non vengono prodotte o se non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facolta' delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.

2. L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti.

Art. 91

1. Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui e' soggetto il titolo.

2. In tal caso, pero', l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale e' certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allo ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

3. Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sara' effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento e' di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmettera' copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione.

Art. 92

1. Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, le domande tavolari si presentano in un solo esemplare.

Sezione III. Della decisione sulle domande

§ 1. Disposizioni generali

Art. 93

1. Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione.

Art. 94

1. Il giudice tavolare ordinera' un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

  1. 1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;

  2. 2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacita' personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;

  3. 3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;

  4. 4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

2. Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorita', il giudice tavolare si limitera' a decidere sull'ammissibilita' dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

Art. 94-bis

1. La domanda di iscrizione dell'acquisto di un diritto al nome del solo acquirente non e' giustificata se dal titolo o da altri documenti non risulta lo stato libero dell'acquirente o l'esclusione del diritto dalla comunione dei beni col coniuge.

2. Qualora l'iscrizione sia ostacolata dalla mancanza dei documenti richiesti dal comma precedente e dall'articolo 33-bis, si applicano corrispondentemente le disposizioni dell'articolo 88, secondo e terzo comma.

Art. 95

1. Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

2. Se una domanda puo' essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione e' ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

3. Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano allo accoglimento della domanda stessa.

§ 2. Disposizioni speciali circa l'accoglimento della domanda

Art. 96

1. Non possono ordinarsi iscrizioni che non siano comprese nella domanda, anche se i documenti prodotti giustifichino una domanda piu' ampia. Se e' stata domandata soltanto la prenotazione, non puo' essere ordinata l'intavolazione, ancorche' questa sia ammissibile.

Art. 97

1. Se dai documenti prodotti risulta che l'iscrizione domandata e' subordinata a un'iscrizione corrispettiva, l'iscrizione domandata non puo' essere accordata se contemporaneamente non viene domandata l'iscrizione corrispettiva.

2. Le iscrizioni corrispettive possono essere domandate da ciascuno degli interessati.

Art. 97-bis

1. Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente.