Sez. 1, Sentenza n. 10836 del 07/07/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173950 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - STATO MORBOSO SERIO - NECESSITÀ - ANOMALIE DEL CARATTERE - IRRILEVANZA.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - STATO MORBOSO SERIO - NECESSITÀ - ANOMALIE DEL CARATTERE - IRRILEVANZA.*
Il vizio parziale di mente deve dipendere sempre da una causa idonea a condizionare patologicamente la capacità intellettiva e volitiva del soggetto, per cui il suo riconoscimento è indefettibilmente condizionato dall'accertamento di uno stato morboso psichico dell'agente che si ricolleghi ad un'alterazione patologica: del tutto irrilevante, a tal fine, sono le anomalie del carattere, che, pure, influendo sul processo di inibizione della volontà, non sono tuttavia conseguenti ad una infermità. Inoltre non è sufficiente una qualsiasi deficienza psichica per dar luogo all'applicazione dell'art. 89 cod. pen., essendo richiesto uno stato patologico veramente serio e tale da incidere, in modo notevole sulla capacità di intendere e di volere, che proprio come effetto dello stato morboso, deve risultare "grandemente" scemata. (Conf mass n 136556, e ivi citate; (Conf mass n 148460 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)