Sez. T, Sentenza n. 19827 del 17/07/2025 (Rv. 676197-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Imposta assolta sugli acquisti di carburante - Sistema antecedente all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 - Detraibilità dell'IVA - Condizioni - Redazione delle schede carburanti di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità - Diverso trattamento degli autotrasportatori per conto di terzi - Violazione degli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
In tema di imposte dirette e di IVA, nel sistema anteriore all'abrogazione del d.P.R. n. 444 del 1997 a far data dal 1° gennaio 2019, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ai mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata alla redazione della scheda carburante di cui all'art. 1 del citato d.P.R., anche ove si tratti di mezzi destinati alla vendita, giacché la norma non distingue tra questi ultimi e quelli impiegati per attività strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale; né il diverso regime previsto dall'art. 6 per gli autotrasportatori di cose per conto terzi viola gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto la previsione di limiti di applicabilità a determinate categorie di contribuenti costituisce legittimo elemento di differenziazione.
DPR 10/11/1997 num. 444 art. 1, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 6, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)