Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio effettivo necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianita' e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'.
2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di eta'.
3. E' fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di eta', acquisito ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri di ruolo non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda prevista dall'articolo 1 puo' essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 febbraio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI