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Sez. L, Sentenza n. 154 del 14/01/1986 (Rv. 443798 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA D'OBBLIGO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COMPUTO - INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443798-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALI DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ALIQUOTA D'OBBLIGO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 482 DEL 1968 - COMPUTO - INVALIDI DIVENUTI TALI NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE.*

Nel regime anteriore alla legge n. 638 del 1983 (di conversione del d.l. n. 463 del 1983) che all'art. 9 ha previsto - ma non retroattivamente e con alcune limitazioni - la computabilità degli invalidi cosiddetti interni, ossia di quelli divenuti tali nel corso del rapporto, il sistema del collocamento obbligatorio disciplinate dalla legge n. 482 del 1968 - che fa ripetutamente riferimento allo Obbligo di assumere lavoratori invalidi ed assimilati e non invece al mero Obbligo di avere tra i lavoratori occupati anche invalidi ed assimilati - comportava che la copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 poteva dirsi realizzata soltanto attraverso le assegnazioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro secondo le modalità di cui agli artt. 16 e seguenti e non anche attraverso assunzioni fatte dal datore di lavoro, a mezzo del collocamento ordinario, di soggetti ancorché appartenenti alle categorie protette dalla citata legge n. 482. Pertanto non erano computabili nell'aliquota d'Obbligo di cui allo art. 11 gli invalidi divenuti tali nel corso del rapporto, i quali - come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 1984 - si trovavano in una posizione differenziata rispetto a quei soggetti già minorati nelle loro capacità lavorative prima dell'inizio del rapporto di lavoro ed assunti con avviamento obbligatorio. (Conf 4300/85, mass n 441777; (Conf 4299/85, mass n 441775; (Conf 3330/85, mass n 441001).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)