diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 6772 del 07/03/2023 (Rv. 667394 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Produzione in appello di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni - Efficacia probatoria ex artt. 2699-2720 c.c. - Irrilevanza - Presunzioni semplici.
Stato
decisa il 2023-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667394-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in base al quale in grado d'appello è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti, è applicabile non solo allorché tali documenti costituiscano, di per sé, una prova ai sensi degli artt. 2699-2720 c.c., ma altresì quando i medesimi siano utilizzati quali meri elementi indiziari, che, da soli o unitamente ad altri, in quanto dotati delle caratteristiche previste dall'art. 2729 c.c., siano idonei a fondare una "praesumptio hominis".

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2720, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)