Sez. 3, Sentenza n. 1498 del 22/05/1973 (Rv. 364254 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO DOMICILIATARIO O PROCURATORE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELLE PARTI - SANATORIA EX NUNC - COSTITUZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PRESSO L'UNICO DOMICILIATARIO O PROCURATORE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - NULLITA - SANATORIA - COSTITUZIONE DELLE PARTI - SANATORIA EX NUNC - COSTITUZIONE DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE D'IMPUGNAZIONE - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE.*
La notifica dell'impugnazione a piu parti presso un unico domiciliatario o procuratore costituito deve essere fatta con la consegna di tante copie dell'atto di impugnazione quante sono le parti cui esso va notificato. La consegna di una unica copia, rendendo incerta la persona cui era destinata, importa violazione dell'art 163, n 2, cod proc civ, cui consegue la nullita dell'atto. Tuttavia anche questa anormale situazione processuale e sanata dalla Costituzione di tutte le parti destinatarie dell'atto; ma tale sanatoria opera con effetto dalla Costituzione stessa, salvi cioe i diritti acquisiti prima di tale momento dalla parte che si costituisce, come si evince dall'art 164, comma secondo, dello stesso codice. Consegue da tale principio che ove la parte o le parti destinatarie dell'atto di impugnazione si costituiscano dopo il decorso del termine dell'impugnazione per far dichiarare l'inammissibilita di quest'ultima a seguito del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, la Costituzione, non potendo operare se non ex nunc, non puo rimediare all'effetto della decadenza dall'impugnazione, gia verificatosi, ne puo trovare applicazione l'art 331 cod proc civ, riguardante l'integrazione del giudizio in Sede di impugnazione, mancando il presupposto della valida proposizione di questa nei confronti di almeno una parte. (V 2571/71, mass n 353649; 2282/71, mass n 353131).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)