Sez. 2, Sentenza n. 2184 del 17/10/1961 (Rv. 882539 - 01)
SUCCESSIONE - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - EREDI NON DONATARI - PRELEVAMENTO - MODALITÀ - SUCCESSIONE - TITOLI DI STATO - COLLAZIONE - MODALITÀ - SUCCESSIONE - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - OPERAZIONI - PRELEVAMENTI - CRITERIO DI VALUTAZIONE
SUCCESSIONE - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - EREDI NON DONATARI - PRELEVAMENTO - MODALITÀ - SUCCESSIONE - TITOLI DI STATO - COLLAZIONE - MODALITÀ - SUCCESSIONE - COLLAZIONE PER IMPUTAZIONE - OPERAZIONI - PRELEVAMENTI - CRITERIO DI VALUTAZIONE
La Mancanza nell'asse ereditario di beni della stessa natura di quella che sono stati conferiti, a titolo di collazione, dagli eredi donatari non in natura, ma per imputazione, non esclude il diritto al prelevamento da parte degli eredi non donatari; tale prelevamento a norma dell'art. 725 cod.civ., si Forma solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. Ai titoli di stato sono applicabili le regole dettate per la collazione dei beni mobili; il loro conferimento non è soggetto alla disciplina dettata per il denaro contante. L'ultimo comma dell'art. 750 cod.civ., nel disciplinare la collazione dei mobili, menziona espressamente i titoli dello stato, stabilendo che la Determinazione del loro valore si faccia in base ai listini di borsa del tempo della apertura della successione; tale norma, se ha carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dal cod.civ., abrog. Per quanto riflette il momento della valutazione (il tempo dell'aperta successione anziché il tempo della donazione), ha sicuramente carattere interpretativo in quanto precisa che la collazione dei titoli dello stato avviene secondo la regola generale dettata per la collazione dei mobili. Il criterio di stima dei beni conferiti in collazione per imputazione dai coeredi donatari e dei beni che i coeredi non donatari hanno diritto di prelevare in proporzione delle rispettive quote per pareggiare la loro posizione con quella dei coeredi donatari, deve essere unico; pertanto la stima di tutti i detti beni va fatta con riferimento al valore da essi avuto all'epoca dell'apertura della successione. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione), rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria dividenda allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun erede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota. Tuttavia, mentre la collazione in natura si risolve in un'unica operazione, che importa un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due: l'addebito nella quota dell'erede donatario dei beni che vengono conferiti in quel modo ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari. Per realizzare quella parità di trattamento tra i coeredi, cui è preordinata la collazione, entrambe le operazioni sono indispensabili, onde esse non possono avvenire che nel medesimo tempo e secondo il medesimo parametro di valutazione. Il prelevamento serve a tradurre in atto, in corrispondenza a ciò che il coerede donatario ritiene o deve ritenere, il precetto dell'art.718 cod.civ., secondo il quale ogni coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili della eredità ed ha lo scopo di consentire ai coeredi non donatari di beneficiare, mediante la occupazione di una certa quantità di beni della massa, dell'incremento che si sarebbe verificato nelle loro quote di partecipazione alla comunione, se i beni donati fossero stati conferiti in natura. A norma degli artt.725 e 726 C.C., la collazione per imputazione ed i prelevamenti sono configurati come una fase che precede quella della stima e della divisione della massa: il criterio di valutazione dettato per questo secondo momento non vale necessariamente per il momento anteriore del prelevamento, il quale è bensì preordinato alla divisione, ma è da questa concettualmente distinto. Poiché imputazione e prelevamento costituiscono i due profili del medesimo fenomeno giuridico e poiché in tema di collazione la legge assume come unico criterio di valutazione i valori del tempo dell'apertura della successione, deve ritenersi che il medesimo criterio debba adottarsi per i prelevamenti da compiersi dagli altri eredi, e ciò anche quando essi, per la carenza nell'asse ereditario di beni della stessa natura di quelli ritenuti dal donatario, abbiano per oggetto beni di altro genere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 718, Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 750 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)