Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921-04
PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Collaboratori di giustizia - Accertamento dell'intraneità al sodalizio criminoso - Sussumibilità della condotta nella fattispecie incriminatrice - Necessità - Sussistenza - Inquadramento formale nell’organizzazione criminale - Necessità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell’attendibilità delle dichiarazioni - Esclusione.
PROVE - CHIAMATA DI CORREO
In tema di chiamata in correità, l'accertamento dell'intraneità del collaboratore di giustizia al sodalizio criminoso prescinde dal suo formale inquadramento secondo le regole proprie del codice mafioso e comunque da valutazioni di tipo criminologico o antropologico, dovendo avere per oggetto unicamente il fatto tipico delineato dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che i giudici di merito correttamente avevano ritenuto che il dichiarante, pur in assenza di rituale affiliazione, era risultato pienamente e consapevolmente inserito nelle dinamiche dell'associazione 'ndranghetista, e, per tale ragione, in grado di fornire informazioni riconducibili al patrimonio conoscitivo di tutti gli associati).
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)