Sez. U, Sentenza n. 557 del 23/01/1980 (Rv. 403946 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE IN ENTE OSPEDALIERO DEL PIO ISTITUTO DI S SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA - INCLUSIONE DEL POLICLINICO UMBERTO PRIMO DI ROMA FRA GLI OSPEDALI DELLO ENTE MEDESIMO - ANNULLAMENTO DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL PREDETTO POLICLINICO AL SERVIZIO DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ISTITUZIONE IN ENTE OSPEDALIERO DEL PIO ISTITUTO DI S SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA - INCLUSIONE DEL POLICLINICO UMBERTO PRIMO DI ROMA FRA GLI OSPEDALI DELLO ENTE MEDESIMO - ANNULLAMENTO DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE PER OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEL PREDETTO POLICLINICO AL SERVIZIO DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLE ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
La decisione, con la quale il consiglio di stato, in Sede di giurisdizione di legittimita ed in accoglimento di ricorso della universita degli studi di Roma, ha annullato il DPR 19 febbraio 1970 n 167, nella parte in cui, istituendo in ente ospedaliero il pio istituto S spirito ed ospedali riuniti di Roma ai sensi della legge 12 febbraio 1968 n 132, aveva incluso il Policlinico Umberto primo di Roma fra gli ospedali dell'ente stesso, senza considerarne la sua destinazione al servizio della predetta universita, a norma della legge 26 ottobre 1964 n 1149, non esorbita dai limiti delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, atteso che l'indicata controversia non investe trasferimenti di diritti reali, od altre posizioni di diritto soggettivo, ma bensi posizioni di interesse legittimo, in correlazione al potere organizzatorio della amministrazione pubblica, nei rapporti fra enti parimenti deputati all'assistenza ospedaliera, ed in relazione alla difesa delle attribuzioni istituzionali degli enti medesimi. (V 522/78, mass n 389929; (V 1335/76, mass n 380022).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/10/1964 num. 1149 art. 1, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 4, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5, DPR 19/02/1970 num. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)