Riforma delle leggi sul lotto pubblico
Testo in vigore al
Art. 35
ARTICOLO ASOPPRESSO DALLA L. 24 MAGGIO 1943, N. 420
Art. 36
1. Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.
Art. 37
1. Il Ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonche' delle riscossioni delle ricevitorie.
Titolo III. Raccolta del giuoco a mezzo di macchine.
Art. 38
1. E' in facolta' dell'amministrazione di effettuare la raccolta delle giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato.
2. Le macchine sono affidate in gestione ai titolari o ai reggenti di ricevitorie del lotto e possono funzionare nelle ricevitorie stesse, in pubblici esercizi, in locali pubblici o aperti al pubblico.
3. I gestori dei pubblici esercizi, dei locali pubblici o aperti al pubblico, debbono fare iscrivere nella licenza d'esercizio l'autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza al funzionamento delle macchine nel proprio locale.
4. Quando le macchine sono installate in localita' diverse da quelle in cui hanno sede le ricevitorie che le hanno in gestione come pure quando si trovino a distanza tale da non rendere agevoli i compiti del ricevitore, gli adempimenti necessari al loro funzionamento sono disimpegnati da collettori. Si attuano, al riguardo, in quanto applicabili, le norme stabilite dal regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.
5. Le localita' in cui le macchine sono poste in uso vengono determinate con decreto del Ministro per le finanze.20
Titolo IV. Tombole e lotterie.
Art. 39
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 40
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 41
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Art. 42
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 42-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Titolo V. Concorsi ed operazioni a premio.
Art. 43
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 44
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 45
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 38422
Art. 46
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430.
Art. 47
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 38422
Art. 48
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 1950, N. 585
Art. 49
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI 27 NOVEMBRE 1989, N. 38422
Art. 50
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 340.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.22
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.22
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 1989, N. 332, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.22
Art. 51
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 20014, N. 430
Art. 52
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449
Art. 53
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, N. 430
Art. 54
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 20014, N. 430