Sez. 6, Sentenza n. 11415 del 04/03/2002 Ud. (dep. 20/05/2002) Rv. 221930 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ RELATIVE - IN GENERE | Mancata deduzione ad iniziativa di parte - Possibilità, per il giudice, di porre rimedio d'ufficio alla nullità - Sussistenza - Fattispecie in tema di mancata sottoscrizione di sentenza da parte del presidente del collegio giudicante.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ RELATIVE - IN GENERE
L'art.181 c.p.p., nel prevedere che le nullità relative siano dichiarate su eccezione di parte, non impedisce affatto che ad esse ponga rimedio d'ufficio il giudice finché conserva la disponibilità degli atti. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretto l'operato di un giudice collegiale il quale, con provvedimento "de plano" adottato successivamente al deposito della sentenza, aveva disposto la sostituzione dell'originaria redazione grafica di detta sentenza, ritenuta affetta da nullità relativa in quanto sottoscritta, come presidente, da un magistrato che non aveva fatto parte del collegio, con altra identica redazione grafica, sottoscritta però dal magistrato dal quale il collegio era stato effettivamente presieduto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)