Sez. 1, Sentenza n. 47008 del 20/11/2024 Cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287314-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Limiti di spesa - Provvedimento dell’amministrazione che li determini in misura inferiore rispetto ai detenuti comuni - Illegittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è illegittimo il provvedimento dell'amministrazione che applichi ai soli detenuti comuni i nuovi limiti di spesa previsti dalla circolare dell'11 ottobre 2018, risolvendosi in una disparità di trattamento non giustificata da esigenze di pubblica sicurezza, in ragione del modesto incremento del peculio e della rigidità delle norme in materia di acquisto dei beni da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 25, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 14, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)