Sez. U, Ordinanza n. 12794 del 15/06/2005 (Rv. 582143 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione in materia edilizia - Responsabilità del privato per aver sollecitato l'annullamento di una concessione - Relativa controversia promossa dal soggetto danneggiato, con richiesta di condanna solidale del Comune - Giurisdizione amministrativa - Insussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene al giudice ordinario la domanda di risarcimento proposta contro un privato su sollecitazione del quale il Comune abbia illegittimamente annullato una concessione edilizia a suo tempo rilasciata all'attore, pur se questi abbia chiesto la condanna solidale del Comune, giacché la giurisdizione del giudice amministrativo in materia edilizia e per i danni consequenziali, ai sensi degli artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, e l'esigenza di razionalizzazione del sistema, che induce a concentrare davanti a quel giudice anche la domanda eventualmente proposta contro soggetti, organi dell'amministrazione, autori materiali o morali dell'atto che si afferma illegittimo, non coinvolgono, nel sistema disegnato dal legislatore della riforma, il privato preteso corresponsabile, che è estraneo alla P.A..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)