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Sez. U, Ordinanza n. 11487 del 01/05/2025 (Rv. 674786-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Personale dell'Agenzia delle Entrate - Domanda di riconoscimento del diritto ad un inquadramento superiore - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-05-01
Alla data
2026-07-08
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674786-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda proposta da un dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ai fini del riconoscimento del diritto a continuare a svolgere le funzioni di un'area superiore, col correlato trattamento economico, nonché a conservare il relativo inquadramento giuridico, appartiene alla giurisdizione del g.o., non venendo in questione alcun atto autoritativo dell'amministrazione ma unicamente il diritto soggettivo allo svolgimento delle menzionate funzioni. (Nella specie, con riferimento a un lavoratore che, dopo aver svolto per tre anni le mansioni relative alla terza area funzionale, si era visto annullare dal TAR il concorso dal quale era scaturito tale superiore inquadramento, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione ordinaria la domanda volta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate lo aveva successivamente retrocesso alla seconda area funzionale del c.c.n.l., sul presupposto che, con la stessa, il dipendente non avesse contestato l'obbligo, per la P.A. datrice di lavoro, di ottemperare al dictum del giudice amministrativo, ma si fosse limitato ad invocare l'applicazione, anche nei suoi confronti, della "sanatoria" disposta dall'art. 1, comma 9, della l. n. 208 del 2015, n. 208)

Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 9 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 23, Contr. Coll. 10/04/2008 art. 5, Contr. Coll. 12/02/2018 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)