Sez. 1, Sentenza n. 2426 del 07/03/1991 (Rv. 471190 - 01)
Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Tutela - Azione per usurpazione | Tutela ex art. 7 cod. civ. - Cessazione dell'uso del proprio nome da parte di altri - Risarcimento del danno - Presupposti - Dolo o colpa dell'autore del fatto illecito - Sussistenza - Necessità.
Personalità (diritti della) - Identità personale - Nome - Tutela - Azione per usurpazione
La tutela del diritto al nome, nel caso che altri contesti alla persona il diritto all'uso del proprio nome o ne faccia indebitamente uso con possibilità di arrecargli pregiudizio, ai sensi dell'art. 7 cod. civ., è duplice e si risolve nella facoltà di chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno. Ai fini della tutela risarcitoria - non sostituibile col rimedio della pubblicazione della sentenza, che attiene, invece, alla "restitutio in integrum", sotto il profilo del completamento delle disposizioni concernenti la detta cessazione - non è, tuttavia, sufficiente l'illegittimità della condotta dell'agente, essendo necessario, perché sussista il danno risarcibile, che ricorra il fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e quindi il dolo o la colpa dell'autore della violazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)