Sez. 5 - , Ordinanza n. 32120 del 20/11/2023 (Rv. 669582 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone e soci - Giudizio promosso dalla società - Violazione del litisconsorzio necessario - Giudicato di annullamento - Per ragioni non riguardanti esclusivamente la società - Efficacia nei confronti dei soci pretermessi - Sussistenza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di annullamento, in quanto svoltosi in violazione del litisconsorzio necessario coi soci, del giudizio di impugnazione dell'accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone, il giudicato, se non fondato su ragioni riguardanti esclusivamente la società, fa stato anche nei confronti dei soci pretermessi e determina l'immediata caducazione dell'avviso loro notificato, rendendo così superfluo rilevare l'eventuale nullità del giudizio dagli stessi promosso o disporre l'integrazione del contraddittorio.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)