Sez. 1, Sentenza n. 403 del 20/02/1989 Cc. (dep. 30/03/1989) Rv. 180887 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER L'EMISSIONE - FASE DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI PER LA PERSISTENZA O PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - IN GENERE - CONDIZIONI PER L'EMISSIONE - FASE DIBATTIMENTALE - CONDIZIONI PER LA PERSISTENZA O PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI CATTURA - FATTISPECIE.*
Nella fase dibattimentale, prima della pronuncia della sentenza che definisce il grado del giudizio, per condizioni che non legittimano il mandato di cattura deve intendersi esclusivamente l'ipotesi concernente l'emissione del provvedimento restrittivo per un reato per il quale non sia consentita, anche per sopravvenuta norma di legge, la cattura, restando esclusa una decisione anticipata sulla colpevolezza. (nella specie è stata esclusa la possibilità di revoca, nella fase dibattimentale, dell'ordine di cattura rimasto ineseguito per essersi l'imputato sottratto alla sua esecuzione, sul rilievo che tale circostanza lascerebbe sussistere le esigenze cautelari previste dall'art. 260 comma primo cod. proc. pen. e consistenti nella necessità del compimento di Atti processuali cui sia necessaria la partecipazione dell'imputato e nell'esigenza di evitare la sottrazione dell'imputato all'esecuzione della pena nell'evenienza di una condanna non rientrante nei limiti della sospensione condizionale). (V mass n 128156; (V mass n 126077).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Legge 05/08/1988 num. 330 art. 13, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 19, Legge 05/08/1988 num. 330 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)