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Sez. 3, Sentenza n. 25758 del 22/12/2015 (Rv. 638028 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Realizzazione da parte dell'affittuario di costruzione abusiva sul fondo - Inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione - Condizioni - Sanatoria dell'abuso - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638028-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

In tema di contratti agrari, in caso di realizzazione sul fondo, da parte dell'affittuario, di una costruzione abusiva non autorizzata dal concedente, il conseguimento della concessione edilizia in sanatoria non fa venire meno l'inadempimento agli obblighi nascenti dal contratto di affitto agrario, qualora il concedente abbia chiesto, ma non ottenuto, l'eliminazione dell'opera abusiva con la contestazione e diffida di cui all'art. 5, comma 3, della l. n. 203 del 1982, fatta sempre salva la valutazione della gravità dell'inadempimento in sede giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)