Sez. 5, Sentenza n. 8352 del 13/01/2016 Ud. (dep. 01/03/2016) Rv. 266066 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE | Dolo specifico - Oggetto - Qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale - Concorso di persone nel reato - Identità del vantaggio perseguito dai correi - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata la condotta dell'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito, rimanendo irrilevante, nel caso di concorso di persone nel reato, che lo scopo perseguito, ancorché comunque tipico, non sia identico per tutti i correi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)