Sez. 1, Sentenza n. 498 del 25/01/1986 (Rv. 444094 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - DISCIPLINA FISSATA DAGLI ARTT. 93-98 LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - APPLICABILITÀ AI FIGLI NATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DI UFFICIO NEI GIUDIZI PENDENTI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - DISCIPLINA FISSATA DAGLI ARTT. 93-98 LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151 - APPLICABILITÀ AI FIGLI NATI PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DI UFFICIO NEI GIUDIZI PENDENTI.*
La nuova disciplina dell'Azione di disconoscimento della paternità, fissata dagli artt. 93 - 98 della legge 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia, si applica (come espressamente previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 229 della legge medesima), anche ai figli nati prima della data (28 settembre 1975) della sua entrata in vigore. Pertanto, l'operatività di detta disciplina, quale ius superveniens, va affermata anche d'ufficio nei procedimenti pendenti, con riguardo a situazioni sorte nella vigenza della precedente normativa, ma non ancora esaurite alla data indicata. (V 251/78, mass n 389542; (V 852/76, mass n 379516).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 98, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)