DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 maggio 1976 concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (76/464/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che e necessario che gli Stati membri intraprendano con la massima urgenza un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili;
considerando che numerose convenzioni o progetti di convenzione, fra cui quella sulla prevenzione dell'inquinamento marino d'origine tellurica, il progetto di convenzione per la protezione del Reno contro l'inquinamento chimico e il progetto di convenzione europea per la protezione delle acque dolci internazionali contro l'inquinamento, hanno lo scopo di proteggere dall'inquinamento i corsi d'acqua internazionali e l'ambiente marino; che occorre garantire l'applicazione coordinata di queste convenzioni;
considerando che una disparita tra le disposizioni in applicazione o in preparazione nei vari Stati membri per quanto riguarda lo scarico di talune sostanze pericolose nell'ambiente idrico può creare disparità di condizioni di concorrenza e influire percio direttamente sul funzionamento del mercato comune; che occorre dunque procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che risulta necessario accompagnare tale ravvicinamento delle legislazioni con un'azione della Comunità intesa a conseguire, con una regolamentazione di più ampio respiro, uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e del miglioramento della qualità della vita; che occorre quindi adottare a tale titolo talune disposizioni specifiche; che, non essendo stati previsti dal trattato i poteri d'azione necessari a tal fine, occorre fare ricorso all'articolo 235 del trattato;
considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente3 prevede un certo numero di misure per la protezione delle acque marine da talune sostanze inquinanti;
considerando che, per garantire una protezione efficace dell'ambiente idrico della Comunità, e necessario stabilire un primo elenco, detto elenco I, contenente un certo numero di sostanze singole, scelte soprattutto in base alla loro tossicità, alla loro persistenza, alla loro bioaccumulazione, escludendo le sostanze biologicamente inoffensive o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente inoffensive, nonchù un secondo elenco, detto elenco II, contenente sostanze che hanno sull'ambiente idrico un effetto nocivo che può essere tuttavia limitato ad una determinata zona e dipende dalle caratteristiche delle acque di ricevimento e dalla loro localizzazione; che qualsiasi scarico di tali sostanze dovrebbe essere soggetto ad una autorizzazione preliminare che ne fissi le norme di emissione;
considerando che occorre eliminare l'inquinamento delle acque causato dallo scarico delle varie sostanze pericolose dell'elenco I; che occorre che il Consiglio fissi a scadenze precise, su proposta della Commissione, taluni valori limite che le norme di emissione non dovranno superare, i metodi di misura, nonchù le scadenze che gli autori degli scarichi effettuati attualmente dovranno rispettare;
considerando che gli Stati membri dovranno applicare tali valori limite, salvo i casi in cui uno Stato membro possa provare alla Commissione, secondo una procedura di controllo stabilita dal Consiglio, che gli obiettivi di qualità fissati dal Consiglio su proposta della Commissione sono raggiunti e mantenuti costantemente in tutta la regione geografica eventualmente interessata dagli scarichi, grazie all'azione condotta anche da detto Stato membro;
considerando che e necessario ridurre l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze dell'elenco II; che, a tale scopo, gli Stati membri dovranno fissare programmi comprendenti obiettivi di qualità per le acque, stabiliti nel pieno rispetto delle direttive del Consiglio quando esse esistono; che le norme di emissione applicabili a dette sostanze dovranno essere calcolate in funzione di tali obiettivi di qualità;
considerando che, salvo talune eccezioni e modifiche, è opportuno applicare la presente direttiva agli scarichi effettuati nelle acque sotterranee in attesa dell'adozione di una regolamentazione comunitaria specifica in materia;
considerando che occorre permettere ad uno o più Stati membri di fissare, individualmente o congiuntamente, disposizioni più severe di quelle previste dalla presente direttiva;
considerando che si impone la compilazione di un inventario degli scarichi di talune sostanze particolarmente pericolose effettuati nell'ambiente idrico della Comunità, per conoscerne l'origine;
considerando che, in base all'esperienza acquisita, potrà emergere la necessità di riesaminare, e se necessario completare, gli elenchi I e II, trasferendo eventualmente talune sostanze dall'elenco II all'elenco I,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 4 maggio 1976. Per il Consiglio Il Presidente G. THORN