Sez. 3, Sentenza n. 529 del 22/02/1974 (Rv. 368291 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - LIMITI EX ART 1664 COD CIV - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - REVISIONE DEL PREZZO - LIMITI EX ART 1664 COD CIV - DEROGABILITA - CONDIZIONI.*
La norma sulla revisione del prezzo dell'appalto dettata dall'art 1664, comma primo, cod civ ha carattere dispositivo; e, quindi, in facolta delle parti derogarvi, fissando convenzionalmente un diverso limite o anche rimuovendo lo stesso limite legale di un decimo nello aumento o nella diminuzione del prezzo. In quest'ultima ipotesi, tuttavia, la deroga e operante e valida purche le parti abbiano preventivamente preso in considerazione le circostanze imprevedibili cui si richiama la citata disposizione. (applicazione del principio in tema di contratto di appalto di opere murarie, contenente una pattuizione forfettaria del prezzo che e stata ritenuta dai giudici del merito come rinunzia alla facolta di revisione stabilita con la norma citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)