Istituzione dei Consigli provinciali dell'economia
Testo in vigore al
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Art. 13
1. Il Consiglio provinciale dell'economia funziona a mezzo delle sue Sezioni, ciascuna per la parte di propria competenza per ragione di materia, ovvero, eccezionalmente, a Sezioni riunite secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.
2. Il regolamento fissera' quali attribuzioni siano di competenza del Consiglio in adunanza plenaria, oltre quelle indicate espressamente dalla presente legge.
3. Fra tali attribuzioni saranno comunque comprese le seguenti:
a) approvare il progetto di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, compilati dalla Giunta;
b) approvare il regolamento interno del Consiglio;
c) deliberare sulle questioni per le quali il Governo abbia richiesto il parere del Consiglio in adunanza plenaria.
Art. 14
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Art. 15
1. Il Consiglio provinciale dell'economia in adunanza plenaria si riunisce in due sessioni ordinarie, una primaverile e l'altra autunnale. Puo' riunirsi straordinariamente per invito del Ministro per l'economia nazionale e per convocazione del Prefetto o per deliberazione della Giunta.
2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
4. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
5. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
7. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
8. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
9. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
10. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
Art. 16
1. Le deliberazioni del Consiglio nei quindici giorni successivi a quello della adunanza nella quale furono prese, debbono essere pubblicate all'albo del Consiglio e tenute ivi esposte una settimana.
2. Non oltre i sette giorni successivi alla pubblicazione, l'elenco delle deliberazioni stesse e' comunicato al Ministero dell'economia nazionale.
3. Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, il Consiglio puo' caso per caso, decidere che la pubblicazione venga omessa o ritardata.
4. Il segretario del Consiglio e' responsabile della pubblicazione.
5. Chiunque abbia interesse puo' ottenere, mediante pagamento dei diritti stabiliti a norma di legge, copia delle deliberazioni pubblicate.
Capo III. Patrimonio e tributi.
Art. 17
1. I Consigli provinciali dell'economia possono avere un patrimonio. I capitali disponibili debbono essere impiegati.
2. E' pero' vietato l'acquisto di titoli dei debiti pubblici esteri, e ogni altro investimento aleatorio. E' altresi' vietata ogni partecipazione ad imprese private, industriali o commerciali, salvo il dispossto dell'art. 3, n. 5, della presente legge.
Art. 18
1. I Consigli provinciali dell'economia provvedono alle spese per il loro funzionamento, oltre che con le eventuali rendite patrimoniali, con le entrate derivanti:
a) dalla riscossione di un diritto sui certificati e sugli atti che essi rilasciano, esclusi quelli che si riferiscono alle elezioni e tutti gli altri che per legge sono gratuiti;
b) dalla riscossione di un diritto sulle inscrizioni nei ruoli di cui al n. 20 dell'art. 3 della presente legge;
c) dal gettito di una imposta sui redditi provenienti da ogni forma di attivita' commerciale o industriale, comprese le attivita' agricole soggette ad imposta di ricchezza mobile;
d) dal gettito di una imposta sul commercio temporaneo e girovago;
e) dal gettito di un centesimo della sovrimposta (terreni e fabbricati) applicata dalla Provincia secondo le norme in vigore;
f) dall'importo di un contributo annuo degli istituti per le assicurazioni sociali, pari a L. 0.25 per ogni 1000 lire di premi riscossi nella Provincia;
g) da contributi volontari di singoli cittadini e di Enti pubblici o privati.
2. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
3. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
4. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
5. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027.
Art. 19
1. I diritti e le imposte di cui al precedente articolo sono istituiti mediante decreto Reale promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.
2. I tributi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente sono riscossi con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.
3. I reclami contro la percezione dei diritti sono giudicati dall'autorita' giudiziaria, secondo le regole ordinarie di competenza.
4. Speciali regolamenti, deliberati dai Consigli provinciali dell'economia ed approvati dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, disciplineranno l'applicazione delle imposte consigliari e dei diritti di cui al precedente articolo.
Art. 20
1. Il decreto che istituisce l'imposta, di cui alla lettera c) dell'art. 18, determina i redditi minimi esenti da tributo, nonche' l'aliquota massima dell'imposta.
2. Ogni anno il Ministro per l'economia nazionale, in sede di approvazione del bilancio preventivo, stabilisce con decreto la misura della detta imposta che ciascun Consiglio provinciale dell'economia e' autorizzato ad esigere per l'anno successivo.
3. L'imposta anzidetta grava sul reddito o sulla parte di reddito prodotto nella circoscrizione del Consiglio. Essa si applica sui redditi netti iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B e C provenienti da attivita' commerciali ed industriali e sui redditi delle aziende agrarie iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B, con esclusione di quelli contemplati nel R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16. Le modalita' per la ripartizione del reddito saranno stabilite nel regolamento.
4. Quando trattasi di azienda i cui redditi, in virtu' di leggi speciali, siano esenti dall'imposta di ricchezza mobile, la valutazione del reddito agli effetti della imposta consigliare sara' quella stessa fatta dai Comuni ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538. Qualora i Comuni interessati ritardassero nel fare la valutazione, i Consigli potranno provvedere direttamente.
5. I Consigli provinciali dell'economia hanno facolta' di colpire di imposta anche quei redditi di natura commerciale, industriale ed agraria, che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, ma che abbiano dato luogo a tassazione da parte dei Comuni con la tassa di patente di cui all'art. 6 del citato Regio decreto.
In tal caso l'ammontare dell'imposta per ciascuno dei redditi non potra' essere superiore all'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito minimo tassabile col sistema dell'aliquota proporzionale.2
6. In pendenza di eventuali contestazioni relative all'accertamento ed al riparto dei redditi direttamente accertati dai Comuni, rimane sospesa la prescrizione a favore dei contribuenti, senza obbligo di alcun atto di interruzione da parte del Consiglio dell'economia interessato.
Art. 21
1. I ruoli dell'imposta di cui alla lettera c) dell'art. 18, approvati dalla Giunta, sono pubblicati per otto giorni nell'albo pretorio dei Comuni interessati e posti in riscossione.
2. Contro le risultanze dei ruoli e' ammesso ricorso alla Giunta del Consiglio dell'economia, entro un mese dalla pubblicazione, soltanto per discordanza dei redditi inscritti nei ruoli stessi da quelli iscritti nei ruoli dell'imposta erariale di cui al precedente articolo, per inclusione di redditi non tassabili o per errore materiale.
3. Per i redditi accertati direttamente dai Consigli, a norma del terz'ultimo comma del precedente articolo, i contribuenti possono ugualmente ricorrere, entro lo stesso termine di un mese, alla Giunta. Contro la decisione di questa possono proporre ricorso al Consiglio.
4. Sui ricorsi presentati dai contribuenti la Giunta si pronuncia entro un mese dalla data di presentazione dei ricorsi. La decisione e' notificata agli interessati per mezzo del messo comunale, entro dieci giorni dalla data della decisione stessa. Il ricorso al Consiglio, quando e' ammesso, puo' essere proposto non oltre un mese dalla data di notificazione della decisione della Giunta.
5. Il Consiglio decidera' sul ricorso nella sessione prossima, quando questa si inizi almeno un mese dopo la data di presentazione del ricorso, altrimenti la decisione sara' pronunciata nella sessione successiva.
6. Contro la decisione del Consiglio e', in ogni caso, ammesso ricorso al Tribunale che ha giurisdizione sul capoluogo della Provincia.
7. I ricorsi non sospendono la riscossione della imposta.
Art. 22
1. I Consigli provinciali dell'economia provvedono agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta consigliare, a richiesta dei contribuenti, in base agli gravi ed ai rimborsi della corrispondente imposta di ricchezza mobile o imposta comunale o tassa di patente.
2. Provvedono altresi' agli sgravi ed ai rimborsi di imposta consigliare in base alle decisioni definitive intervenute sui ricorsi di cui al precedente articolo.
3. Le richieste relative agli sgravi ed ai rimborsi di cui al primo comma del presente articolo, corredate con i documenti comprovanti l'eseguito pagamento dell'imposta consigliare e la decisione intervenuta nei riguardi dell'imposta di ricchezza mobile o dell'imposta comunale o della tassa di patente, debbono essere presentate, sotto pena di decadenza, non oltre sei mesi dalla data in cui la decisione stessa venne notificata al contribuente.
Capo IV. Amministrazione.
Art. 23
1. L'esercizio finanziario dei Consigli provinciali dell'economia ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24
1. Non piu' tardi del mese di novembre i Consigli debbono sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale il bilancio preventivo dell'esercizio prossimo.
2. Entro il maggio i Consigli debbono far pervenire allo stesso Ministero, per l'approvazione, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto e la situazione patrimoniale con i relativi documenti giustificativi.
3. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale debbono essere compilati secondo moduli uniformi, da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.
4. Il conto consuntivo e la situazione del patrimonio, entro un mese dall'approvazione Ministeriale, debbono essere integralmente pubblicati per mezzo della stampa, a cura e a spese del Consiglio.
Art. 25
1. Le alienazioni, le locazioni, le forniture, i lavori e gli appalti di gestione debbono essere fatti col mezzo dell'asta pubblica, a norma degli appalti per le opere dello Stato.
2. Per speciali ed eccezionali circostanze potra' farsi luogo alla licitazione o alla trattativa privata, nel caso di alienazioni per un valore inferiore alle L. 20,000. Potra' pure operarsi nello stesso modo e per un valore inferiore alle lire 10,000, negli altri casi indicati nel primo comma del presente articolo.
3. Qualora intervenga il consenso del Ministro per l'economia nazionale potra' prescindersi anche dai limiti suaccenati.
Art. 26
1. Delle spese fatte dai Consigli provinciali dell'economia senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni della presente legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.
Art. 27
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 GIUGNO 1927, N. 1071, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 10 MAGGIO 1928, N. 1027
Capo V. Denuncia e registro delle ditte.
Art. 28
1. Chiunque, sia individualmente, sia in societa' con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura, e' tenuto a farne denuncia ai Consigli dell'economia delle Province, nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento.
2. Sono esonerati da tale obbligo gli esercenti attivita' agricole che siano colpiti soltanto dall'imposta sui redditi agrari, di cui al R. decreto 4 gennaio 1923, n. 16.
3. Per le societa' legalmente costituite l'obbligo della denuncia spetta agli amministratori e, sino all'omologazione dell'atto costitutivo, a chi ha espresso mandato per le pratiche relative all'omologazione stessa.
4. La denuncia deve essere fatta entro quindici giorni dalla costituzione della societa' o dall'inizio dell'esercizio commerciale, industriale o agricolo, se si tratti di azienda appartenente a societa' regolarmente costituite o a singoli individui.
5. Alla denuncia della costituzione della societa' deve seguire il deposito delle copie degli atti omologati e pubblicati a norma di legge, entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione.
6. Entro lo stesso termine debbono essere denunciate le eventuali modificazioni avvenute nello stato di fatto e di diritto delle societa' e delle ditte singole.
7. La cessazione dell'esercizio e lo scioglimento delle societa' debbono essere denunciati entro quindici giorni dalla data in cui avvengono.
8. Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago debbono fare, di volta in volta, la denuncia ad ogni Consiglio dell'economia, nella cui giurisdizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo.
9. I Consigli provinciali dell'economia provvedono d'ufficio alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 31.
Art. 29
1. In base alle denuncie di cui all'art. 28, i Consigli dell'economia debbono compilare e tenere al corrente il registro delle ditte della propria circoscrizione.
2. Il deposito delle firme dei proprietari e dei procuratori delle ditte, degli amministratori e dei procuratori delle societa', agli effetti dell'art. 11 della presente legge, puo' essere fatto con atto separato da richiamarsi sul registro delle ditte.
3. Il registro delle ditte puo' essere esaminato da chiunque ne faccia domanda al segretario del Consiglio. Per tale esame nessun diritto e' dovuto.