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Istituzione di un "Ruolo speciale transitorio ad esaurimento" presso il Ministero degli affari esteri

Testo in vigore al

Art. 7

1. Il Ministro per gli affari esteri e' autorizzato a bandire non prima di dodici e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un concorso per esami, riservato ai personale inquadrato nel gruppo degli assistenti, per l'accesso ai gradi iniziali delle carriere per l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente.

2. Il Ministro per gli affari esteri e' altresi' autorizzato a bandire, anche dopo il termine massimo previsto dal precedente comma, analogo concorso riservato per l'accesso al grado iniziale della carriera per la stampa allorche' detto grado sara' istituito in applicazione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

3. Tali concorsi, da bandire distintamente per ciascuna delle predette carriere, saranno espletati con l'osservanza delle norme stabilite per i concorsi ordinari. Le prove di esame verteranno sulle stesse materie previste per detti concorsi ordinari ed i relativi programmi saranno stabiliti nei singoli bandi di concorso.

4. Ai concorsi di cui sopra possono partecipare gli assistenti in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per l'ammissione alle singole carriere indicate nel primo e nel secondo comma, anche se hanno superato i limiti di eta' stabiliti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

5. Il personale che consegue l'idoneita' nelle prove di esame dei concorsi banditi in applicazione dei precedenti commi e' immesso nei gradi iniziali delle rispettive carriere, occorrendo anche in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze.

Art. 8

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento e quelli appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri nonche' ai ruoli speciali transitori dell'Amministrazione stessa, che abbiano partecipato a concorsi ordinari per l'ammissione nelle carriere indicate nel primo comma dell'art. 7, espletati dal 1 maggio 1948 alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel grado iniziale delle carriere nei cui concorsi abbiano riportato l'idoneita'.

2. Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, ai fini dell'inquadramento, nelle graduatorie dei concorsi riservati di cui all'art. 7, in relazione al punteggio riportato nel concorso ordinario in cui sono stati dichiarati idonei.

Art. 9

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro tre mesi dalla data stessa, il personale di cui al precedente art. 1 in servizio da data anteriore al 2 marzo 1939, puo', con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, chiedere l'ammissione, anche in soprannumero, alla qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli organici della carriera direttiva per i servizi amministrativi di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri o, nei casi previsti dal medesimo art. 13 della citata legge, di altre Amministrazioni dello Stato.

2. Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento inquadrati nei ruoli organici in base alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 6, 7 e 8 sono, all'atto dell'inquadramento, chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri.

Art. 10

1. Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento spetta il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sulla base della seguente equiparazione:

  1. 1) agli assistenti il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 229 e, dopo cinque anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

  2. 2) ai coadiutori, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 202 e, dopo sei anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 229;

  3. 3) agli aggiunti di cancelleria, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 157 e, dopo tre anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 180;

  4. 4) ai subalterni, il trattamento delle qualifiche di cui al coefficiente 142 e, dopo due anni di anzianita', quello delle qualifiche di cui al coefficiente 151.

2. Ai fini del computo dell'anzianita' di cui al comma precedente nonche' ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e' valutato per intero il servizio non di ruolo prestato posteriormente al 1 maggio 1948, dedotto il periodo di servizio stabilito dall'art. 1 per il collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

Art. 11

1. Agli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano le norme della legge 4 gennaio 1951, n. 13, e successive modificazioni. L'assegno base spettante agli impiegati medesimi e' stabilito nelle seguenti misure mensili lorde:

  1. 1) assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000 coadiutori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 75.000 aggiunti di cancelleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 65.000 subalterni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 55.000

L'assegno base spettante agli assistenti e coadiutori sara' maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede. L'assegno base spettante agli aggiunti di cancelleria ed ai subalterni sara' invece maggiorato o ridotto con coefficienti pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la stessa sede. In mancanza, i coefficienti in parola saranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo le modalita' di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 13.1

Art. 12

1. Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero si applicano, per quanto concerne i congedi, le disposizioni che regolano la materia nei riguardi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

Art. 13

1. Il servizio civile non di ruolo prestato dal personale di cui all'art. 1 nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici o al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata verso il pagamento del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette.

2. L'efficacia del provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento e' condizionata alla presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma da effettuarsi entro trenta giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso.

3. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di nomina nei ruoli organici o di collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento si considera come non adottato.

Art. 14

1. Gli impiegati locali di 4ª categoria che abbiano appartenuto almeno per un anno ad altra categoria e che abbiano sempre svolto mansioni superiori a quelle della 4ª categoria, possono essere inquadrati nel gruppo degli aggiunti di cancelleria con le modalita' e alle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 15

1. L'Amministrazione degli affari esteri e' autorizzata ad assumere, per le esigenze degli Uffici all'estero, personale a tempo determinato con contratto di diritto privato secondo le leggi a gli usi locali. Tali assunzioni devono essere contenute nel limite dei posti che, dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si renderanno disponibili sia nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento sia nel contingente del personale degli impiegati locali il cui rapporto d'impiego continua ad essere regolato dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

2. Il personale a contratto di diritto privato deve essere assunto esclusivamente sul posto e non puo' essere trasferito. Esso deve conoscere almeno una lingua d'uso nel Paese e avere la residenza nel Paese stesso.

Art. 16

1. Fino al 30 giugno 1957 l'eventuale miglioramento economico risultante dalla differenza tra l'assegno di sede di cui al precedente art. 11 e il trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento, spetta nella misura di due terzi.

Art. 17

1. Le variazioni di stipendio di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23, e 17 agosto 1955, n. 767, si intendono assorbite negli assegni di sede effettivamente percepiti dagli impiegati locali ai sensi del regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23.

Art. 18

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1956
GRONCHI
SEGNI - MARTINO - MEDICI - MORO
Visto, il Guardasigilli: MORO